La Direttiva 99/44/CE, e le singole normative nazionali di recepimento (per l'Italia il d.lgs. 2 febbraio 2002 n.24) introducono un nuovo regime di garanzie per i beni mobili acquistati dai consumatori intendendo per "consumatore" esclusivamente "colui che utilizza il bene per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale* eventualmente svolta" (uso domestico/ privato). Per questa ragione queste nuove norme non cambiano di fatto nulla nei rapporti cliente/fornitore per quanto riguarda gli acquisti effettuati con fattura (per i quali vale comunque la garanzia commerciale della durata di dodici mesi).
La "garanzia legale della durata di due anni" prevista dalla direttiva è prestata al consumatore direttamente dal venditore e risponde di ogni "difetto di conformità al contratto di vendita" vale a dire che entra in gioco ogni qual volta il consumatore riscontri una differenza tra le caratteristiche dichiarate di un prodotto e quelle proprie dell'articolo acquistato. Si tratta di una garanzia per i difetti di conformità o vizi di mancanza di caratteristiche promesse e riguarda un problema che ha caratterizzato il bene fin dall'origine (ad esempio un processore che non raggiunge la frequenza di clock nominale). In questi casi il consumatore ha il diritto di richiedere l'intervento della garanzia legale, perché il contratto d'acquisto non è stato rispettato o perché è stato consegnato un bene diverso da quello previsto. In caso di difetto di conformità nel periodo di garanzia di ventiquattro mesi, L'azienda si impegna, a riparare o sostituire il bene o un suo componente che risultasse viziato da un difetto di fabbricazione. La garanzia non comprende i normali fenomeni di usura. Pur non sussistendo alcun diritto al riguardo la nostra azienda, in caso di sostituzione del bene non conforme, si riserva la possibilità di rimpiazzarlo con altro di versione successiva.
Affiancata alla garanzia legale che deriva dalla attuazione della Direttiva 99/44/CE, esiste una seconda forma di garanzia denominata garanzia commerciale che è a tutti gli effetti una garanzia di buon funzionamento: essa non garantisce l'assenza di vizi originari, ma il fatto che non si presentino difetti per effetto dell'uso protratto nel tempo. La durata di questa garanzia commerciale è comunque limitata a dodici mesi, tranne eccezioni esplicitamente segnalate dal produttore direttamente in fattura o sul certificato di garanzia.
Non esiste alcun diritto di richiedere la garanzia se - il difetto o il danno è stato provocato da un utilizzo non conforme. Si definiscono non conformi ad esempio le seguenti azioni: riparazioni o interventi eseguiti da parte di persone non autorizzate dal produttore all'apertura dell'apparato (ha lo stesso valore dell'intervento di un terzo non autorizzato) - manipolazione di componenti dell'assemblaggio - manipolazione del software - difetti o danni provocati da caduta, rottura, fulmine o infiltrazioni di liquidi. Inoltre anche se i difetti o danni sono stati provocati da influssi di tipo meccanico, chimico, radiofonico e termico (ad esempio microonde, sauna,.:..)- dispositivi dotati di integrazioni o accessori non autorizzati dal produttore in base all'art.5 della Direttiva 99/44/CE, il cliente per esercitare i suoi diritti, ha l'onere di denunciare il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha constatato siffatto difetto. Nel caso di sostituzione del prodotto o di un componente, i prodotti o le singole parti rese, a fronte della sostituzione, diventano di proprietà del produttore. La prestazìone eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia. Pertanto, in caso di sostituzione del prodotto o di un suo componente, sul bene o sul singolo componente fornito in sostituzione non decorre un nuovo periodo di garanzia ma si deve tener conto della data dell'acquisto del bene originario. Si escludono ulteriori diritti, di qualsiasi tipo.
Norme che regolano la Garanzia di beni venduti per attività Imprenditoriale o Professionale
In caso di acquisti per attività Imprenditoriale o Professionale (vendite con fattura e Partita IVA) la garanzia valida è solo quella Commerciale che di norma è di dodici mesi, salvo diverse Garanzie offerte dalle case produttrici.
La Nostra azienda sempre sensibile alle problematiche che a volte sorgono con l'utenza spera che la spiegazione sopra descritta possa servire a chiarire dubbi e nel contempo risponda ai vari quesiti che spesso l'acquirente si pone al momento dell'acquisto. Ma cosa più importante che l'acquirente sia in grado di farsi comunicare i termini esatti della Garanzia dal Venditore.