La Direttiva 99/44/CE, e le singole normative nazionali di recepimento  (per l'Italia il d.lgs. 2 febbraio 2002 n.24) introducono un nuovo  regime di garanzie per i beni mobili acquistati dai consumatori  intendendo per "consumatore" esclusivamente "colui che utilizza il bene  per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale*  eventualmente svolta" (uso domestico/ privato). Per questa ragione  queste nuove norme non cambiano di fatto nulla nei rapporti  cliente/fornitore per quanto riguarda gli acquisti effettuati con  fattura (per i quali vale comunque la garanzia commerciale della durata  di dodici mesi).
La "garanzia legale della durata di due anni" prevista dalla direttiva è  prestata al consumatore direttamente dal venditore e risponde di ogni  "difetto di conformità al contratto di vendita" vale a dire che entra in  gioco ogni qual volta il consumatore riscontri una differenza tra le  caratteristiche dichiarate di un prodotto e quelle proprie dell'articolo  acquistato. Si tratta di una garanzia per i difetti di conformità o  vizi di mancanza di caratteristiche promesse e riguarda un problema che  ha caratterizzato il bene fin dall'origine (ad esempio un processore che  non raggiunge la frequenza di clock nominale). In questi casi il  consumatore ha il diritto di richiedere l'intervento della garanzia  legale, perché il contratto d'acquisto non è stato rispettato o perché è  stato consegnato un bene diverso da quello previsto. In caso di difetto  di conformità nel periodo di garanzia di ventiquattro mesi, L'azienda  si impegna, a riparare o sostituire il bene o un suo componente che  risultasse viziato da un difetto di fabbricazione. La garanzia non  comprende i normali fenomeni di usura. Pur non sussistendo alcun diritto  al riguardo la nostra azienda, in caso di sostituzione del bene non  conforme, si riserva la possibilità di rimpiazzarlo con altro di  versione successiva.
Affiancata alla garanzia legale che deriva dalla attuazione della  Direttiva 99/44/CE, esiste una seconda forma di garanzia denominata  garanzia commerciale che è a tutti gli effetti una garanzia di buon  funzionamento: essa non garantisce l'assenza di vizi originari, ma il  fatto che non si presentino difetti per effetto dell'uso protratto nel  tempo. La durata di questa garanzia commerciale è comunque limitata a  dodici mesi, tranne eccezioni esplicitamente segnalate dal produttore  direttamente in fattura o sul certificato di garanzia.
Non esiste alcun diritto di richiedere la garanzia se - il difetto o il  danno è stato provocato da un utilizzo non conforme. Si definiscono non  conformi ad esempio le seguenti azioni: riparazioni o interventi  eseguiti da parte di persone non autorizzate dal produttore all'apertura  dell'apparato (ha lo stesso valore dell'intervento di un terzo non  autorizzato) - manipolazione di componenti dell'assemblaggio -  manipolazione del software - difetti o danni provocati da caduta,  rottura, fulmine o infiltrazioni di liquidi. Inoltre anche se i difetti o  danni sono stati provocati da influssi di tipo meccanico, chimico,  radiofonico e termico (ad esempio microonde, sauna,.:..)- dispositivi  dotati di integrazioni o accessori non autorizzati dal produttore in  base all'art.5 della Direttiva 99/44/CE, il cliente per esercitare i  suoi diritti, ha l'onere di denunciare il difetto di conformità entro il  termine di due mesi dalla data in cui ha constatato siffatto difetto.  Nel caso di sostituzione del prodotto o di un componente, i prodotti o  le singole parti rese, a fronte della sostituzione, diventano di  proprietà del produttore. La prestazìone eseguita in garanzia non  prolunga il periodo della garanzia. Pertanto, in caso di sostituzione  del prodotto o di un suo componente, sul bene o sul singolo componente  fornito in sostituzione non decorre un nuovo periodo di garanzia ma si  deve tener conto della data dell'acquisto del bene originario. Si  escludono ulteriori diritti, di qualsiasi tipo.
 
Norme che regolano la Garanzia di beni venduti per attività Imprenditoriale o Professionale
In caso di acquisti per attività Imprenditoriale o Professionale  (vendite con fattura e Partita IVA) la garanzia valida è solo quella  Commerciale che di norma è di dodici mesi, salvo diverse Garanzie  offerte dalle case produttrici.
 
La Nostra azienda sempre sensibile alle problematiche che a volte  sorgono con l'utenza spera che la spiegazione sopra descritta possa  servire a chiarire dubbi e nel contempo risponda ai vari quesiti che  spesso l'acquirente si pone al momento dell'acquisto. Ma cosa più  importante che l'acquirente sia in grado di farsi comunicare i termini  esatti della Garanzia dal Venditore.